CER: definizione e informazioni

Questa sezione è pensata come una guida strategica e operativa per comprendere a fondo le opportunità offerte dalle Comunità Energetiche in Italia, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo quadro normativo e regolatorio che recepisce in modo definitivo la Direttiva Europea RED II.
Con l’applicazione di questo nuovo assetto, il nostro Paese compie un passo decisivo verso una transizione energetica concreta e partecipativa.



Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) rappresenta una moderna e virtuosa aggregazione di cittadini, imprese, amministrazioni locali ed enti del terzo settore, uniti dall’obiettivo comune di produrre e condividere, a livello locale, energia elettrica generata da impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili.

La CER assume la forma di un soggetto giuridico autonomo, costituito espressamente per promuovere la produzione e la condivisione di energia rinnovabile, generando vantaggi ambientali, economici e sociali a favore dei propri membri e delle comunità territoriali in cui opera.

Quando a questi obiettivi si integra una marcata attenzione verso la solidarietà e l’inclusione sociale, si parla di CERS: Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale.
Questa evoluzione del modello tradizionale pone un focus particolare sull’impiego dei benefici energetici per sostenere le fasce più vulnerabili della società e per promuovere iniziative di valore sociale a beneficio del territorio.

In una visione più ampia, la Comunità Energetica si configura come uno strumento di cittadinanza attiva e responsabile, in cui i partecipanti non sono meri fruitori, ma attori protagonisti della transizione energetica, contribuendo direttamente alla produzione e alla condivisione di energia pulita, generata all’interno del proprio territorio.

Le CER, infatti, costituiscono una delle sette configurazioni previste dal Testo Unico per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD), elaborato dall’ARERA — l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Questo testo normativo rappresenta oggi la cornice di riferimento per lo sviluppo armonico e strutturato dell’autoconsumo collettivo in Italia.




Chi può aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

L’adesione a una CER, o alla sua evoluzione solidale CERS, è aperta a una varietà di soggetti che, mettendo in campo risorse e competenze, contribuiscono a costruire un modello energetico sostenibile e partecipativo per il territorio.
Nel dettaglio, possono farne parte:

  • °Cittadini privati, intesi come persone fisiche desiderose di partecipare attivamente alla transizione energetica;
  • °Piccole e medie imprese (PMI), a condizione che la loro partecipazione alla comunità non rappresenti l’attività economica principale;
  • °Associazioni di diritto privato riconosciute dalla legge;
  • °Amministrazioni locali ed enti territoriali, tra cui Comuni e Unioni di Comuni, determinanti per il radicamento locale delle CER;
  • °Enti di ricerca e formazione, che apportano innovazione e promuovono la diffusione di nuove competenze in ambito energetico;
  • °Enti del terzo settore e organizzazioni ambientaliste, impegnati nella tutela del territorio e nel supporto alla comunità;
  • °Enti religiosi, attori sociali che sostengono la coesione e la solidarietà locale. Sono invece esclusi dall’opportunità di partecipare:
  • °Le amministrazioni centrali dello Stato, escluse dal perimetro operativo delle comunità;
  • °Le grandi imprese, che non rientrano nei criteri di ammissibilità;
  • °Le imprese private la cui attività principale coincida con la partecipazione alla comunità stessa, per garantire la neutralità e l’autenticità della missione comunitaria.

Per essere parte attiva di una CER, è indispensabile essere intestatari di almeno un punto di prelievo di energia elettrica attivo e/o di un punto di immissione in rete dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Ogni punto di connessione è identificato da un codice POD (Point of Delivery), che localizza con precisione il punto fisico di prelievo o immissione.

Infine, va evidenziato che ciascun partecipante può destinare il proprio POD a una sola comunità energetica, assicurando trasparenza ed efficienza nella gestione dei flussi energetici e dei benefici condivisi.





Il Perimetro Operativo di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

Affinché i punti di prelievo e di immissione possano essere inclusi in una CER, è indispensabile che si trovino all’interno di un perimetro ben definito: parliamo dell’area servita dalla medesima cabina primaria della rete elettrica nazionale, quella che viene tecnicamente identificata come “area convenzionale”.

Per garantire trasparenza e accessibilità, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha reso disponibile una mappa interattiva delle cabine primarie, uno strumento essenziale che consente a cittadini, imprese e amministrazioni di individuare con precisione la propria area convenzionale di riferimento, verificando a quale zona appartengono i propri punti di connessione alla rete elettrica.

Per un corretto utilizzo di questa mappa, è fondamentale comprendere alcuni principi chiave:

  • Ogni POD (Point of Delivery) attivo può appartenere esclusivamente a una sola area convenzionale di cabina primaria;
  • Allo stesso modo, tutti i POD compresi all’interno di una determinata area convenzionale possono aderire soltanto a una specifica CER.

Tuttavia, è importante sottolineare che una Comunità Energetica può anche espandersi oltre i confini di una singola cabina primaria, adottando più configurazioni di autoconsumo.
In concreto, questo significa che un’unica CER, strutturata come soggetto giuridico autonomo, ha la possibilità di operare e coordinare più aree convenzionali aggregandole sotto una regia unitaria.
È però essenziale sapere che, nonostante la gestione centralizzata, la produzione, la condivisione dell’energia e la gestione dei relativi incentivi economici dovranno necessariamente essere amministrati in modo specifico per ciascuna area di cabina primaria.

Questa impostazione garantisce efficienza operativa e massimizza i benefici per tutti i membri della comunità, assicurando una gestione locale e capillare dell’energia prodotta e condivisa.




Il Funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

Il modello operativo di una CER si fonda su due pilastri essenziali:

  • °La produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili;
  • °La condivisione intelligente di questa energia, finalizzata a soddisfare, in tutto o in parte, il fabbisogno energetico dei membri della comunità.

La porzione di energia autoprodotta e autoconsumata dai membri della CER, calcolata su base oraria, viene definita come energia condivisa.
È proprio questa quota che beneficia degli incentivi previsti dal quadro normativo attuale, rappresentando un vantaggio tangibile per chi partecipa attivamente alla comunità.

È importante precisare che la condivisione dell’energia non richiede un trasferimento fisico diretto tra i membri: avviene, infatti, in maniera virtuale, sfruttando l’infrastruttura esistente della rete elettrica nazionale. Questo significa che non è necessario realizzare nuove reti di distribuzione dedicate, rendendo il modello CER estremamente efficiente e scalabile.

Parallelamente, ogni membro della comunità mantiene in essere il proprio contratto di fornitura energetica con l’operatore prescelto, sia esso appartenente al mercato libero o a quello tutelato, continuando a prelevare energia dalla rete in base alle proprie esigenze quotidiane.

La gestione economica degli incentivi è affidata direttamente alla CER: il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) provvede mensilmente a erogare gli importi spettanti per ogni configurazione attiva. Sarà poi responsabilità della comunità stessa procedere con la ripartizione di tali somme tra i propri membri, seguendo le modalità stabilite e regolamentate internamente attraverso il proprio Regolamento operativo.




Gli Impianti Strategici di una CER

Per operare efficacemente, una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) deve disporre di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, situati all’interno del territorio di competenza della comunità stessa.
Tali impianti possono essere forniti direttamente dai membri della CER oppure messi a disposizione da produttori terzi, anche esterni alla comunità. Indipendentemente dalla proprietà, è fondamentale che ogni impianto rientri nella piena disponibilità e sotto il controllo diretto della CER, garantendo così una gestione efficiente e integrata.

Sono ammesse tutte le tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, configurabili come unità di produzione. Oltre ai più diffusi impianti fotovoltaici, rientrano pienamente nel perimetro anche impianti idroelettrici, eolici, a biogas, a biomasse solide e altri sistemi basati su energia pulita. È inoltre possibile integrare impianti dotati di sistemi di accumulo, ampliando ulteriormente la flessibilità e la capacità di gestione energetica della comunità.

Per accedere agli incentivi previsti dal quadro normativo a sostegno dell’autoconsumo diffuso, gli impianti devono rispettare requisiti specifici:

  • Potenza nominale: ogni impianto deve avere una potenza massima non superiore a 1 MW.
  • Data di attivazione: gli impianti devono essere entrati in esercizio — ossia connessi alla rete elettrica nazionale — successivamente al 15 dicembre 2021 e, comunque, in data successiva alla costituzione formale della CER.
  • Gli impianti attivati tra il 15 dicembre 2021 e la data di costituzione della CER possono comunque essere inclusi, a condizione che sia disponibile una documentazione ufficiale con data certa che ne attesti la finalizzazione alla comunità stessa.

Queste condizioni assicurano che ogni impianto risulti conforme e pienamente integrato nella strategia operativa della CER, massimizzando benefici economici, sostenibilità ambientale e autonomia energetica.




Attori e Ruoli Chiave all’interno e all’esterno di una CER

La struttura organizzativa di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) si fonda sull’identificazione chiara dei ruoli e degli attori, siano essi interni o esterni alla comunità.
All’interno della CER, i membri possono assumere due distinti profili operativi, entrambi essenziali per il buon funzionamento e la sostenibilità della comunità:

  • Consumer: si tratta di soggetti che partecipano esclusivamente come consumatori di energia rinnovabile condivisa all’interno della CER.
  • Prosumer: rappresenta coloro che, oltre a consumare energia, contribuiscono attivamente anche alla produzione, grazie alla disponibilità di un proprio impianto di generazione da fonte rinnovabile.

Oltre ai membri interni, il modello della CER si avvale anche del contributo strategico di soggetti esterni, che svolgono ruoli complementari ma di grande rilevanza:

  • °Produttori terzi di energia rinnovabile: realtà esterne alla CER che mettono a disposizione l’energia prodotta dai propri impianti a beneficio della comunità.
  • °Proprietari di superfici e spazi idonei: soggetti che offrono aree utili per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile destinati alla CER, facilitando così la crescita e l’espansione della capacità produttiva.
  • °Finanziatori: enti o istituti che supportano economicamente la realizzazione e lo sviluppo della CER, rendendo possibili gli investimenti necessari per la creazione degli impianti e la gestione della comunità.

Questo ecosistema di attori, armonizzato in una visione comune, consente alla CER di operare in modo efficiente e di massimizzare l’impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale, benefici economici e valore condiviso per il territorio.




I Benefici Strategici di una CER

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano un modello virtuoso capace di generare valore in tutte le dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale.


  • 1) Benefici Ambientali

Le CER promuovono la diffusione capillare di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di piccola e media taglia, strategicamente localizzati in prossimità dei consumatori finali.
Questa configurazione consente di:

  • Ridurre sensibilmente i costi di trasporto e le dispersioni energetiche lungo la rete elettrica.
  • Diminuire in modo significativo le emissioni di gas serra, favorendo il progressivo abbandono delle fonti fossili e delle relative attività estrattive.
  • Contribuire alla tutela degli ecosistemi, alla mitigazione del cambiamento climatico e alla salvaguardia dell’ambiente naturale.

In sintesi, le CER si pongono come protagoniste di una transizione energetica sostenibile e responsabile.


2) Benefici Economici

Le CER offrono vantaggi economici tangibili per tutti i membri:

  • Consentono un risparmio diretto sulle bollette energetiche, grazie alla redistribuzione degli incentivi statali riconosciuti per la condivisione dell’energia rinnovabile, benefici attivi per un periodo di 20 anni.
  • I membri “prosumer”, ovvero coloro che ospitano gli impianti di produzione, possono sfruttare direttamente l’energia autoprodotta, riducendo ulteriormente la dipendenza dall’acquisto di energia convenzionale.
  • A livello territoriale, si generano nuove opportunità di crescita economica, con la creazione di valore aggiunto e di occupazione nella filiera delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l’installazione e la manutenzione degli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).

3) Benefici Sociali

Le CER rappresentano uno strumento efficace per combattere la povertà energetica e sostenere le categorie più fragili della società:

  • Favoriscono un accesso equo e inclusivo all’energia pulita e sostenibile, migliorando la qualità della vita dei cittadini.
  • Rafforzano la coesione sociale attraverso la condivisione delle risorse e il sostegno diretto alle fasce vulnerabili.
  • Promuovono la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini, incentivando la diffusione della cultura della sostenibilità e dell’autonomia energetica.

Particolare attenzione, nella composizione della comunità, deve essere riservata all’inclusione di soggetti oggi in difficoltà nel soddisfare i propri bisogni energetici primari. Così facendo, la CER non solo garantisce un immediato beneficio, ma contribuisce anche a generare consapevolezza e competenze trasferibili ad altri ambiti della quotidiana sfida per la sostenibilità.




La Normativa Italiana di Riferimento sulle CER

Il quadro normativo nazionale in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) si è sviluppato attraverso un percorso articolato, in linea con le direttive europee sulla transizione energetica sostenibile.

Il recepimento della Direttiva Europea RED II è avvenuto in due distinte fasi:

  1. °Fase transitoria, avviata con l’articolo 42-bis del Decreto-Legge n. 162/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020).
  2. °Fase definitiva, consolidata con l’adozione del Decreto Legislativo n. 199/2021.

A completamento di questo impianto normativo, nel corso dell’ultimo anno sono stati emanati provvedimenti fondamentali per l’attuazione operativa delle CER:

1. Decreto CACER

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023
In vigore dal 24 gennaio 2024, questo decreto ha stabilito le nuove modalità per la concessione di incentivi destinati a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tali incentivi supportano le configurazioni delle comunità energetiche, dei gruppi di autoconsumatori e degli autoconsumatori a distanza, rafforzando la diffusione di modelli di produzione e consumo sostenibili.

2. Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD)

Allegato alla Delibera ARERA 727/2022/R/eel, è stato successivamente aggiornato a gennaio 2024 con la Deliberazione 15/2024/R/eel.
Il TIAD disciplina in modo puntuale il funzionamento operativo delle CER, definendo i meccanismi di valorizzazione e i contributi spettanti all’energia autoconsumata nell’ambito delle configurazioni di comunità.

3. Regole Operative GSE

Pubblicate il 24 febbraio 2024 dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), queste regole stabiliscono le modalità e le tempistiche per l’accesso agli incentivi economici e ai contributi di valorizzazione previsti dal TIAD. Inoltre, dettagliano le procedure per ottenere il contributo in conto capitale finanziato tramite il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).




Misure di Incentivazione e Sostegno alle CER

Il Decreto CACER ha introdotto due strumenti chiave di incentivazione e sostegno per favorire la crescita delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), rafforzando l’impegno del Paese nella transizione verso un modello energetico più sostenibile e partecipativo.

1. Tariffa Incentivante sulla Quota di Energia Condivisa

Si tratta di un contributo in conto esercizio applicato all’energia condivisa prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia.
Le caratteristiche principali di questa misura:

  • Accessibile fino al raggiungimento di un contingente di 5 GW di potenza incentivata.
  • Termine ultimo per la richiesta: entro 30 giorni dal raggiungimento del contingente o, al più tardi, entro il 31 dicembre 2027.

2. Contributo in Conto Capitale (Fondo Perduto)

Previsto per sostenere economicamente la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili delle CER, specificamente nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, questa misura prevede:

  • Fino al 40% di copertura dei costi ammissibili, finanziata tramite le risorse del PNRR – Misura 2, Componente 2.
  • Termine per la presentazione della domanda: 31 marzo 2025.
  • Gli impianti finanziati dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dall’ammissione, e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
  • La misura è destinata a supportare una potenza complessiva di almeno 2 GW, entro il limite delle risorse disponibili pari a 2,2 miliardi di euro.